Art. 10.
(Compiti del consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione:

          a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

          b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione, l'organizzazione delle mostre e delle manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;

 

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          c) delibera il bilancio di esercizio corredato da un'adeguata relazione tecnica;

          d) definisce l'organizzazione degli uffici;

          e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali e il direttore generale di cui agli articoli 14 e 16;

          f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;

          g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12;

          h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni e alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;

          i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione; la delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e si intende approvata decorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla data della sua ricezione da parte del Ministro stesso;

          l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto a un altro organo.

      2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono adottate con il voto favorevole del presidente.
      3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno.

 

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Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
      4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.